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05-05-2012 GAS FLUORURATI

SINTESI ITER

Il 5 maggio 2012 è entrato in vigore il D.P.R. 43 del 27 gennaio 2012 (G.U. 20.4.2012), attuativo del Regolamento CE n. 842/2006 con riferimento ad alcuni gas fluorurati ad effetto serra.

Il D.P.R. 43, tra l’altro, stabilisce le procedure per la designazione degli organismi di certificazione, valutazione e attestazione, la tenuta dei registri e l’etichettatura delle apparecchiature. In questo contesto è previsto un Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito presso il Ministero Ambiente e gestito attraverso le Camere di commercio capoluogo di regione o di provincia autonoma.
SOGGETTI TENUTI ALL’ISCRIZIONE
Persone che:
• che svolgono attività di controllo delle perdite, recupero gas, installazione, manutenzione o riparazione apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra [Regolamento CE 303/2008] ;
• che svolgono attività di controllo delle perdite, recupero gas, installazione, manutenzione o riparazione su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra [Regolamento CE304/2008] ;
• addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione [Regolamento CE305/2008] ;
• addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono [Regolamento CE 306/2008] ;
• addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE [Regolamento CE 307/2008].
Imprese che svolgono attività di:
• installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra [Regolamento CE 303/2008];
• installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra [Regolamento CE 304/2008];
• recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione [Regolamento CE 305/2008];
• recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono [Regolamento CE 306/2008];
• recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore [Regolamento CE 307/2008].
Deroghe:
E’ prevista una deroga di 2 anni dall’obbligo di certificazione per le persone che svolgono attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra a condizione che le attività
• Siano svolte nell'ambito di un apprendistato finalizzato all'acquisizione delle capacità pratiche in vista dell'esame
• siano svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività.
E’ prevista una deroga di 1 anno dall’obbligo di certificazione le persone che svolgono attività
a. Su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
b. recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
c. recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
a condizione che le attività
• Siano svolte nell'ambito di un apprendistato finalizzato all'acquisizione delle capacità pratiche in vista dell'esame
• siano svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività.

Hanno diritto a 1 anno di deroga dall’obbligo di attestazione le persone che svolgono attività
a. recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore;
a condizione che le persone
• Siano iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di formazione che contempla l'attività pertinente, purchè l'attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona ritenuta adeguatamente qualificata.









Esenzioni
Non sono soggette ad obbligo di certificazione:
a) le persone che svolgono operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura nell'ambito di una delle attività di installazione o manutenzione e controllo svolte su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra), qualificato o approvato in base all'allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l'attività pertinente;
b) le persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg, negli impianti autorizzati in conformità all'articolo 8, comma 3, dello stesso decreto legislativo, a condizione che tale persona sia assunta dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative all’attività.
Le persone interessate dichiarano per via telematica alla Camera di commercio competente di avvalersi di una delle condizione per l’esenzione


Esclusioni
Impianti di condizionamento di aria dei veicoli a motore: sono esclusi coloro che si limitano ad effettuare operazioni di sola ricarica, senza svolgere alcuna forma di recupero dei gas (Circolare Min.Ambiente 01/02/2013)


SEGNALAZIONI
• La possibilità di richiedere il certificato provvisorio è prevista solo per persone e imprese che si occupano delle attività sopra citate rientranti nei Regolamenti CE 303/2008 e 304/2008. (IMPIANTISTI)
• L'iscrizione al Registro è prevista per tutte le persone e imprese che operano con i gas fluorurati previsti dalla norma in questione. Anche nel caso di ditte individuali l’iscrizione è dovuta sia per tutte le persone, compreso il titolare, che operano con i gas fluorurati, che per l'impresa.
• In particolare, le imprese che si occupano delle attività previste dai Regolamenti CE 303/2008 e 304/2008 (IMPIANTISTI) all'atto dell'iscrizione devono necessariamente indicare i nominativi delle persone delle quali esse si avvalgono. Tali persone, a loro volta, devono già essere iscritte al Registro. Pertanto, per le attività di cui ai due regolamenti in questione, è necessario che vengano iscritte prima le persone e successivamente le imprese presso le quali queste operano.
CERTIFICATO E ATTESTATO
• Tutte le persone che si iscrivono al Registro devono sostenere un esame a seguito del quale otterranno un certificato (Regolamenti CE 303/2008, 304/2008, 305/2008, 306/2008 IMPIANTISTI) o un attestato (Regolamento CE 307/2008 AUTORIPARATORI).
• Tale esame sarà obbligatoriamente preceduto da un idoneo corso nel caso delle attività di cui al Regolamento CE 307/2008 - AUTORIPARATORI.
• Per le attività di cui ai Regolamenti CE 303/2008, 304/2008, 305/2008, 306/2008 - IMPIANTISTI, la frequenza del corso è facoltativa.
• L’esame deve essere certificato o attestato da uno degli organismi accreditati da Accredia, reperibili alla pagina www.accredia.it
• Per le attività di cui al Regolamento CE 303/2008 – IMPIANTISTI, l’iscrizione al Registro Telematico va effettuata specificando per quale Categoria di Certificato si intende essere riconosciuti (vedi allegato “Descrizione Certificati”)
La certificazione della Persona ha una durata di dieci anni.
La certificazione della competenza delle imprese ha una durata di 5 anni.













SORVEGLIANZA

• Per le imprese, nell’arco dei cinque anni di validità della certificazione, l’Organismo di Certificazione dovrà effettuare due verifiche ispettive presso l’impresa (obbligatoria la prima verifica di certificazione) e le restanti verifiche (documentali) possono essere effettuate in OdC.
• Entro 10 giorni dal rilascio di tale dichiarazione, l’OdC. Dovrà inserire in via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR 43/2012, l’esito delle verifiche (mantenimento o meno della certificazione).

REGISTRI DA TENERE IN AZIENDA

Il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto, qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi:
• Per applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di FGAS deve tenere il Registro dell’Apparecchiatura
• Per sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di FGAS deve tenere il Registro del Sistema
Nei registri di cui sopra, gli operatori riportano le informazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006.:
• quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati,
• quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo.
• altre informazioni pertinenti, quali l'identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati.

Il formato del registro e le modalità della loro messa a disposizione, vengono pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.








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Elettroclima

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